Art. 1 · LEGGE 5 marzo 1963, n. 323

Art. 1

LEGGE 5 marzo 1963, n. 323

In vigore dal 14 apr 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È istituito un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - per la vigilanza sul servizio di assistenza religiosa in detti istituti. Conseguentemente la tabella organica dei cappellani aggregati, approvata con regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e successivamente modificata con legge 14 giugno 1928, n. 1384, viene aumentata di una unità.
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