Art. 2
LEGGE 5 marzo 1963, n. 245
In vigore dal 5 apr 1963
Nei lavori di lavaggio a secco, di sgrassaggio e di pulitura in genere, è vietato l'uso di solventi contenenti benzolo. È pure vietato l'uso di toluolo o xilolo in percentuale superiore al 5 per cento in peso. Qualora, il solvente contenga più di una delle dette sostanze la percentuale del 5 per cento si intende riferita al complesso di esse.
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