Art. 1
LEGGE 5 marzo 1963, n. 245
In vigore dal 5 apr 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutte le attività, anche se esercitate dallo Stato e dagli Enti pubblici, alle quali siano comunque addetti prestatori di lavoro, ivi compresi quelli che svolgono attività artigiane e quelli che lavorano a domicilio su commissione.
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