Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 30 giu 1963
Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, al disposto dell'articolo 65 della Convenzione C.I.V., dell'articolo 66 della Convenzione C.I.M. e dell'articolo IV del Protocollo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 marzo 1963 SEGNI FANFANI - PICCIONI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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