Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 7 mag 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Giappone per i servizi aerei, concluso a Tokio il 31 gennaio 1962.
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