Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Scambio di Note, conclusa ad Oslo il 25 agosto 1961.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Scambio di Note, conclusa ad Oslo il 25 agosto 1961. 33 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 Convenzione tra l'Italia e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire l Art. 2 1. La presente Convenzione è applicabile alle imposte sul reddito e sul patrimonio preleva Art. 3 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa int Art. 4 1. Ai fini della presente Convenzione, per "residente di uno Stato contraente" si intende Art. 5 1. Il termine "stabile organizzazione" designa una Sede fissa di affari in cui l'impresa e Art. 6 1. I nazionali di uno stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad al Art. 7 1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti Art. 8 1. Salve le disposizioni degli altri articoli della presente Convenzione, gli utili di un' Art. 9 Quando: a) un'impresa di uno degli Stati contraenti partecipa, direttamente o indirettamen Art. 10 1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi e di aeromobili Art. 11 1. Salvo le disposizioni del successivo paragrafo 2, i dividendi sono tassabili in ciascun Art. 12 1. Quando gli interessi ed altri redditi delle obbligazioni e di ogni altro prestito dei d Art. 13 1. I canoni e le altre remunerazioni per l'uso o il diritto all'uso di diritti d'autore su Art. 14 1. Le remunerazioni, incluse le pensioni, pagate direttamente da, o prelevate da fondi cos Art. 15 Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 14, le pensioni e le altre remunerazio Art. 16 1. Salve le disposizioni degli articoli 14, 15 e 19, gli stipendi, i salari e le altre rem Art. 17 I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera pro Art. 18 Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, i redditi che i professionisti dell Art. 19 Le "tantiemes", i gettoni di presenza e le altre retribuzioni similari che un residente di Art. 20 I professori o gli insegnanti di uno degli Stati contraenti che ricevono una remunerazione Art. 21 Le somme che gli studenti o gli apprendisti di uno degli Stati contraenti, che soggiornino Art. 22 Ogni altro reddito diverso da quelli previsti nella presente Convenzione è tassabile solta Art. 23 1. Il patrimonio costituito dai beni immobili, definiti ai sensi del paragrafo 2 dell'arti Art. 24 Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, quando in conformità, alle disposizioni dell Art. 25 Quando un contribuente prova che le misure adottate dalle autorità fiscali degli Stati con Art. 26 Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (a condizion Art. 27 1. Le disposizioni della presente Convenzione, non possono essere interpretate nel senso d Art. 28 Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono emanare i regolamenti necessari pe Art. 29 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Art. 30 La presente Convenzione resterà in vigore per un periodo di cinque anni e indefinitivament Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360