Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 mag 1963
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all' dell'Accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 marzo 1963 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI BERTINELLI - PRETI - MACRELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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