Art. 6
LEGGE 2 marzo 1963, n. 397
In vigore dal 20 apr 1963
A partire dal 1 luglio 1963 il Consorzio di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1233, è sostituito di pieno diritto da un Consorzio obbligatorio tra i comuni di Venezia e di Mira, la provincia di Venezia, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia ed il Provveditorato al porto di Venezia, ferme restando le quote di partecipazione ivi stabilite ed i rispettivi impegni.
Il comune di Mira, entrando a far parte del Consorzio obbligatorio 6 tenuto ad apportare tre quote di un milione di lire ciascuna e ad assumere l'impegno di contribuzione alle spese con 35 annualità posticipate di 30 milioni annui.
Al Consorzio possono chiedere di essere ammessi quei Comuni della provincia di Venezia che dimostrino di avere comunque interesse al nuovo ampliamento portuale.
Ogni Comune può partecipare con un massimo di tre quote di un milione di lire ciascuna, assumendo l'impegno di contribuzione alle spese con 35 annualità posticipate di 10 milioni di lire per ciascuna quota sottoscritta. Nella rappresentanza di ciascun Ente locale sarà compresa la minoranza consiliare.
La provincia di Venezia è autorizzata a surrogare I Comuni negli impegni finanziari relativi alla partecipazione al Consorzio.
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