Art. 9 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 320

Art. 9

LEGGE 2 marzo 1963, n. 320

In vigore dal 31 mar 1963
Benefici fiscali Rimangono conservati, per i giudizi innanzi alle Sezioni istituite con la presente legge, i benefici fiscali e di diversa natura previsti dalle leggi vigenti per le procedure innanzi alle soppresse Sezioni specializzate agrarie.
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