Art. 2
LEGGE 2 marzo 1963, n. 320
In vigore dal 31 mar 1963
Composizione delle Sezioni
La Sezione è costituita dai magistrati ad essa annualmente attribuiti in base alle norme sull'ordinamento giudiziario, nonchè dagli esperti nominati a sensi della presente legge.
Ove le esigenze di servizio lo richiedono, possono essere istituite, presso i singoli Uffici giudiziari, più lezioni specializzate.
Il Collegio giudicante è composto dal numero di magistrati fissato dalle norme in vigore, nonchè da due esperti.
Storico versioni
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