Art. 2 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 320

Art. 2

LEGGE 2 marzo 1963, n. 320

In vigore dal 31 mar 1963
Composizione delle Sezioni La Sezione è costituita dai magistrati ad essa annualmente attribuiti in base alle norme sull'ordinamento giudiziario, nonchè dagli esperti nominati a sensi della presente legge. Ove le esigenze di servizio lo richiedono, possono essere istituite, presso i singoli Uffici giudiziari, più lezioni specializzate. Il Collegio giudicante è composto dal numero di magistrati fissato dalle norme in vigore, nonchè da due esperti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;320#art-2