Art. 94 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

Art. 94

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
Nel caso che l'impiegato non accetti il giudizio del medico fiscale, sarà sottoposto a visita di controllo da effettuarsi da un collegio medico. Qualora il Collegio medico confermi il giudizio di idoneità al servizio, espresso dal medico fiscale l'impiegato sarà invitato a riprendere immediatamente servizio. Qualora il Collegio medico confermi il giudizio di inidoneità espresso dal sanitario fiscale l'impiegato viene dispensato dal servizio. Contro il giudizio del Collegio medico l'impiegato potrà appellarsi a quello del medico provinciale il cui parere è definitivo. Nel caso in cui il giudizio del Collegio medico non concordi con quello emesso dal medico fiscale l'impiegato sarà sottoposto ad una ulteriore visita di controllo presso il medico provinciale il cui parere è definitivo. Sia alla visita da effettuarsi dal Collegio medico, sia a quella del medico provinciale, l'impiegato ha diritto di falsi assistere da un medico di propria fiducia.
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