Art. 9 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

Art. 9

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
Per esigenze di servizio di carattere eccezionale nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi di luglio e agosto, l'Amministrazione può procedere ad assunzioni di personale straordinario, riconosciuto idoneo, da applicare a mansioni della carriera Tale personale può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni in un anno e cessa di diritto dal servizio al compimento di tale periodo. Al personale assunto ai sensi del primo comma compete per le giornate di effettivo servizio il trattamento economico iniziale previsto per gli agenti di ruolo di IV categoria dall' della legge 27 febbraio 1958, n. 119. A detto personale spettano le quote di aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, nonchè le competenze accessorie nei casi e misure previsti dalla legge 27 maggio 1961, n. 465. Tale personale viene assunto con provvedimento del direttore provinciale nel limite del numero annualmente autorizzato dalla direzione centrale per gli uffici locali che dei sostituti come previsto dai successivi articoli. Per tali assunzioni i direttori provinciali sono tenuti a dare la precedenza agli iscritti nell'elenco provinciale dei sostituti come previsto dai successivi articoli.
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