Art. 8 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

Art. 8

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
Per temporanee e particolari esigenze di carattere locale l'Amministrazione può autorizzare l'attivazione, per un periodo non superiore a quattro mesi in anno, di una agenzia per l'esecuzione di alcuni servizi, alla quale è preposto un ufficiale da scegliersi preferibilmente tra quelli in servizio nell'ufficio locale viciniore. Per il funzionamento di tale agenzia gli organi locali devono provvedere alla fornitura gratuita del locale e del relativo arredamento riscaldamento ed illuminazione. L'attivazione disposta dal direttore centrale degli uffici locali su proposta motivata della direzione provinciale competente.
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