Art. 74
LEGGE 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 13 apr 1963
Qualora l'ammontare netto dello stipendio, derivante al personale dal primo inquadramento previsto dai precedenti articoli, risulti inferiore a quello netto in godimento prima dell'entrata in vigore della presente legge, la differenza è conservata a titolo di assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo.
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