Art. 71 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

Art. 71

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
I titolari, le cui agenzie raggiungano non oltre 850 punti nella classifica prevista dal precedente , possono conseguire, a domanda, la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo E dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso saranno trasferiti in un ufficio locale di gruppo E. La domanda di cui al primo comma dovrà essere presentata alla Direzione provinciale entro novanta giorni dalla data della comunicazione della nuova classifica dell'ufficio. I titolari delle dette agenzie che non presenteranno la domanda saranno nominati con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ufficiali di prima classe, salvo quanto previsto dal successivo .
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