Art. 70 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

Art. 70

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
Dalla data di entrata in vigore della presente legge i direttori di ufficio locale saranno inquadrati nella qualifica corrispondente al gruppo in cui sarà classificato ai sensi del precedente l'ufficio, di cui sono titolari e dalla stessa data conseguiranno il relativo trattamento economico previsto dall' della presente legge. I direttori di ufficio locale che, in sede di primo inquadramento ai sensi del precedente comma manterranno la stessa qualifica, anche se con diverso trattamento economico, conserveranno, ad ogni effetto, la anzianità di servizio già maturata nella qualifica stessa.
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