Art. 68 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

Art. 68

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
Laddove non sia possibile effettuare il recapito dei telegrammi ed espressi con un fattorino, l'Amministrazione provvede con prestatori d'opera autonomi incaricati di volta in volta e pagati ad opera nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento.
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