Art. 67 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

Art. 67

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
I telegrammi e gli espressi recapitati dai fattorini oltre gli ottocento pezzi mensili sono da considerare prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di un'ora di straordinario per ogni dodici pezzi Si applicano le altre norme dell' della legge 27 maggio 1961, n. 465, in quanto possibile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307#art-67