Art. 6
LEGGE 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 13 apr 1963
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinati i criteri ed i coefficienti di valutazione per quanto riguarda la istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, di posti di portalettere e di posti di procacciato.
Nella formulazione dei criteri si dovrà tenere presente che l'agente può eseguire il servizio anche con mezzo motorizzato.
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