Art. 55 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

Art. 55

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
Nel caso in cui un ufficio locale venga temporaneamente chiuso, il direttore, limitatamente al periodo in cui dura la temporanea chiusura, viene incaricato della dirigenza di altro ufficio locale dello stesso gruppo, possibilmente nella stessa sede, salvo quanto previsto dal primo comma del precedente . Per la eventuale concessione del trattamento di missione si applicano le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato. Ove, invece, si preveda che la chiusura temporanea si protragga per oltre due anni, l'Amministrazione procederà alla chiusura definitiva dell'ufficio trasferirà il direttore ad un ufficio locale disponibile del gruppo corrispondente alla sua qualifica, salvo quanto previsto dal primo comma del precedente .
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