Art. 54 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

Art. 54

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 17 apr 1968
In caso di riunione di due uffici locali, il direttore dell'ufficio soppresso viene trasferito ad un altro ufficio disponibile di gruppo corrispondente a quello cui apparteneva l'ufficio del quale era titolare, salvo quanto previsto dal precedente primo comma. Nel caso di classificazione di un'agenzia di un ufficio locale di gruppo D o di gruppo B al gruppo superiore, il titolare od il direttore può rimanere nello stesso ufficio in attesa che questo venga messo a concorso, purchè il direttore od il titolare abbia titolo a parteciparvi .
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