Art. 5 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

Art. 5

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
Qualora si debba procedere alla riunione di due uffici locali esistenti nella stessa località, il Ministero determina quale dei due uffici debba intendersi soppresso, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali. La classifica provvisoria dell'ufficio risultante dalla riunione è determinati dalla somma dei punteggi totalizzati dai due uffici nell'ultima classifica. L'Amministrazione procede a nuova classifica dello ufficio risultante, dalla riunione, con i criteri previsti dal regolamento, decorso un esercizio finanziario dalla data del provvedimento di riunione.
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