Art. 47 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

Art. 47

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
Ai dipendenti di ruolo degli uffici locali per quanto riguarda l'incompatibilità ed il divieto di cumulo di impieghi, sono applicabili le disposizioni contenute sugli articoli 60, 61, 62, 63, 64 e 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3. La diffida di cui al primo comma dell' del citato decreto presidenziale viene rivolta al dipendente dal direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni competente e la decadenza viene dichiarata dal Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali. La denuncia dei casi di incompatibilità di cui all' del succitato testo unico deve essere fatta al direttore centrale dal direttore provinciale competente per territorio.
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