Art. 39
LEGGE 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 13 apr 1963
I dipendenti degli uffici locali debbono risiedere nel Comune in cui ha sede l'ufficio.
Tuttavia il direttore provinciale, per comprovate ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere altrove quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.
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