Art. 39 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

Art. 39

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
I dipendenti degli uffici locali debbono risiedere nel Comune in cui ha sede l'ufficio. Tuttavia il direttore provinciale, per comprovate ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere altrove quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307#art-39