Art. 35
LEGGE 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 13 apr 1963
La carriera del personale ausiliario degli uffici locali comprende le seguenti qualifiche:
agente superiore;
agente di 1ª classe;
agente di 2ª classe;
agente di 3ª classe;
fattorino.
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