Art. 34 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

Art. 34

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
La promozione a primo ufficiale si consegue mediante concorso per titoli nel limite dei posti disponibili, in base a graduatoria di merito formata dalla Commissione centrale per gli uffici locali, Al concorso sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che rivestano la qualifica di ufficiali di prima classe e che, alla data di pubblicazione del decreto che Al concorso non possono essere ammessi gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo, anche per una sola volta, inferiore a "buono". Fra i titoli vengono particolarmente valutate le mansioni di reggente di ufficio locale, il titolare o reggente di agenzia. Le promozioni sono conferite con decreto del Ministro. I vincitori sono destinati ad un ufficio locale di gruppo A o B. Ove, al termine fissato dall'Amministrazione, non raggiunga la sede assegnata, l'impiegato viene dichiarato decaduto dalla nomina, e ripristinata la precedente qualifica. In tal caso si applica l'ultimo comma dell'.
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