Art. 32 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

Art. 32

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
La promozione alla qualifica di ufficiale di seconda classe si consegue a ruolo aperto dopo quattro anni di permanenza senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore. La promozione ad ufficiale di prima classe si consegue a ruolo aperto dopo tre anni di permanenza senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore. Non possono conseguire le promozioni di cui e al presente articolo gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato giudizio complessivo anche per una sola volta inferiore a "buono". Le promozioni vengono conferite con provvedimento del direttore generale di amministrazione e o, per sua delega, del direttore centrale per gli uffici locali.
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