Art. 3
LEGGE 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 17 apr 1968
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali ed il Consiglio di amministrazione, si provvede alla classificazione degli uffici locali delle agenzie ogni cinque anni, sulla base delle operazioni del penultimo esercizio finanziario del quinquennio.
Ai fini della classificazione prevista dal precedente comma, l'importanza degli uffici locali è determinata in base all'entità del lavoro svolto presso i singoli uffici.
L'entità del lavoro è valutata mediante l'assegnazione di punti secondo i criteri previsti dal regolamento di esecuzione.
Qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendano impossibile o inopportuna la revisione quinquennale di cui al primo comma, questa può essere prorogata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la Commissione centrale per gli uffici locali ed il Consiglio di amministrazione.
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