Art. 28 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

Art. 28

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
LA carriera del personale esecutivo degli uffici locali comprende le seguenti qualifiche: Quadro A: direttore di ufficio locale di gruppo D; direttore di ufficio locale di gruppo B; Quadro B: primo ufficiale; ufficiale di 1ª classe; ufficiale di 2ª classe; ufficiale di 3ª classe.
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