Art. 26 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

Art. 26

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
I posti disponibili di direttore di ufficio locale il gruppo B sono conferiti mediante scrutinio per anzianità, congiunta al merito al quale sono ammessi i direttori di ufficio locale di gruppo C, che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio in tale qualifica. Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite con decreto ministeriale, sentita la Commissione centrale degli uffici locali, nell'ordine risultante dal ruolo di anzianità. Non possono essere ammessi allo scrutinio gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato, anche per una sola volta, un giudizio complessivo inferiore a "buono".
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