Art. 25 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

Art. 25

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
La graduatoria di merito formata dalla Commissione sarà approvata con decreto ministeriale il quale dichiarerà, altresì, nell'ordine, i vincitori in rapporto al numero dei posti messi a concorso ed approverà, nell'ordine, l'elenco dei candidati riusciti idonei. Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. I vincitori e gli idonei, entro il termine fissato dall'Amministrazione, debbono trasmettere l'elenco delle sedi di preferenza. I concorrenti risultati idonei hanno titolo a conseguire quei posti di risulta che rimangono disponibili, perchè non richiesti dai candidati che li precedono in graduatoria. L'Amministrazione procede all'assegnazione dei posti messi a concorso seguendo l'ordine di graduatoria e quello di preferenza indicato dai candidati. Gli assegnatari saranno nominati, con decreto ministeriale, direttori di ufficio locale di gruppo C e, alla data fissata, dall'Amministrazione, unica per tutti gli assegnatari, dovranno assumere servizio nella nuova sede. Nel caso che alcuni uffici messi a concorso restino scoperti, perchè non richiesti o per rinuncia, l'Amministrazioni procederà, nel termine di 6 mesi dalla data prevista nel precedente comma, ad altrettante nomine dopo l'ultima o assegnatario, secondo l'ordine della graduatoria e senza più tener conto dell'ordine di preferenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307#art-25