Art. 22 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

Art. 22

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
I concorsi per i posti di direttore di cui all', indetti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero. I bandi di concorsi devono indicare il numero dei posti disponibili per i quali è indetto il concorso. Gli uffici a cui si riferiscono i posti disponibili messi a concorso saranno indicati in allegato al bando. I bandi di concorso devono altresì precisare i documenti da allegare a corredo della domanda e le condizioni particolari necessarie per l'ammissione. Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti ad esami orali per l'accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere specificate nel bando di concorso.
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