Art. 14 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

Art. 14

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
Gli impiegati di ruolo degli uffici locali e delle agenzie postali, telegrafiche e fototelegrafiche sono impiegati civili dello Stato. Ad essi si applicano le norme contenute nel testo unico delle le disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, e in materia di trattamento economico, le disposizioni vigenti per le corrispondenti carriere degli impiegati di ruolo del Ministro delle poste e di telecomunicazioni, salvo quanto disposto dalla presente legge, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952 n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni.
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