Art. 13 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

Art. 13

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
Gli orari di servizio al pubblico degli uffici locali, delle agenzie e delle ricevitorie sono stabiliti dal direttore generale o per sua delega, dal direttore centrale per gli uffici locali. Nei giorni festivi gli uffici locali, le agenzie e le ricevitorie rimangono chiusi al pubblico. Per particolari esigenze di carattere locale e stagionale il direttore generale di amministrazione, o, per sua delega, il direttore centrale per gli uffici locali, può disporre l'apertura festiva di uffici locali e di agenzie determinandone l'orario ed i servizi.
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