Art. 12 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

Art. 12

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
L'organico o del personale di ruolo, degli uffici locali è determinato per ciascuna, carriera, e qualifica dal numero dei posti istituiti con le modalità stabilite dalla presente legge. Con decreto ministeriale sarà determinata per ciascuna carriera la situazione numerica complessiva dei relativi posti esistenti al 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto delle variazioni verificatesi nel corso dell'anno stesso.
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