Art. 108 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

Art. 108

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1962-1963, si provvederà con la maggiore disponibilità di cui all'articolo precedente. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 marzo 1963 SEGNI FANFANI - RUSSO - LA MALFA TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307#art-108