Art. 107 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

Art. 107

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962-1963 è introdotta la seguente variazione in aumento: Capitolo n. 22: avanzo di gestione della Azienda di Stato per i servizi telefonici ( del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 2.000.000.000.
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