Art. 100 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

Art. 100

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
Entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge dovrà essere emanato il regolamento di esecuzione al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 636, a successive modificazioni. Fino a quando non sarà, pubblicato il regolamento di cui al comma precedente, resteranno in vigore, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della presente legge, le norme del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, numero 1816.
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