Art. 14 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 262

Art. 14

LEGGE 2 marzo 1963, n. 262

In vigore dal 16 dic 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla; osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 marzo 1963 SEGNI FANFANI - GUI TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: - BOSCO
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