Art. 3 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 261

Art. 3

LEGGE 2 marzo 1963, n. 261

In vigore dal 7 apr 1963
Il riscontro della gestione della Fondazione è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, redigendo su di essi apposite relazioni e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione della Fondazione. I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.
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