Art. 9 · LEGGE 25 febbraio 1963, n. 327

Art. 9

LEGGE 25 febbraio 1963, n. 327

In vigore dal 16 apr 1963
Ai casi previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni, qualunque sia l'estensione del fondo, nonchè quelle contenute nell'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - RUMOR - BOSCO - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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