Art. 8 · LEGGE 25 febbraio 1963, n. 289

Art. 8

LEGGE 25 febbraio 1963, n. 289

In vigore dal 11 apr 1963
L'articolo 27 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è abrogato. I conti individuali previsti dall'articolo 27 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, costituiti da versamenti volontari degli iscritti sono aboliti. I versamenti volontari già effettuati verranno resituiti ai titolari al momento delle liquidazioni delle rispettive pensioni, salvo che per comprovato bisogno non ne chiedano prima le restituzioni. Vengono istituiti nuovi conti individuali a sensi dell', lettera b) della presente legge.
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