Art. 5 · LEGGE 25 febbraio 1963, n. 289

Art. 5

LEGGE 25 febbraio 1963, n. 289

In vigore dal 11 apr 1963
L' della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente: "L'avvocato o il procuratore al quale l'autorità giudiziaria conferisca un incarico retribuito è tenuto a corrispondere alla Cassa, qualunque sia la natura e l'oggetto dell'incarico, la percentuale seguente sull'importo della retribuzione: a) 5 per cento sulle somme da lire 50.001 a lire 200.000; b) 10 per cento sulle somme da lire 200.001 a lire 500.000; c) 15 per cento sulle somme da lire 500.001 a lire 1.000.000; d) 25 per cento sulle somme eccedenti il milione di lire. La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile. La rinuncia alla retribuzione non esonera dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa".
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