Art. 25 · LEGGE 25 febbraio 1963, n. 289

Art. 25

LEGGE 25 febbraio 1963, n. 289

In vigore dal 11 apr 1963
Ferme restando tutte le altre condizioni necessarie per il conseguimento delle pensioni previste dalla presente legge, a favore degli avvocati e procuratori che hanno esercitato continuamente la professione forense nelle ex colonie, il relativo periodo di tempo sarà considerato equivalente a quello utilizzabile da altri avvocati e procuratori a sensi dell'. Analogo trattamento spetta agli avvocati e procuratori alto-atesini che abbiano esercitato il diritto di riopzione purchè si siano iscritti in uno degli Albi professionali nazionali entro un anno dalla riopzione.
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