Art. 22 · LEGGE 25 febbraio 1963, n. 289

Art. 22

LEGGE 25 febbraio 1963, n. 289

In vigore dal 11 apr 1963
L'articolo 47 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente: "Alle pensioni, agli assegni e alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti e ai loro aventi causa si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento e alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato".
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