Art. 20
LEGGE 25 febbraio 1963, n. 289
In vigore dal 11 apr 1963
L'articolo 41 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è abrogato e sostituito dal seguente:
"La misura degli assegni di pensione, il saggio di interessi, le modalità di riscossione dei contributi, possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati, previo parere delle assemblee ordinarie annuali o straordinarie degli avvocati e procuratori sui bilanci della Cassa e previa approvazione del Ministro per la grazia e la giustizia".
Storico versioni
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