Art. 18
LEGGE 25 febbraio 1963, n. 289
In vigore dal 11 apr 1963
L'iscritto che viene cancellato dalla Cassa nazionale anteriormente all'acquisizione dei requisiti necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ha diritto, purchè siano trascorsi almeno 10 anni dalla data della sua iscrizione, alla restituzione del montante, al tasso di interesse del 4,50 per cento delle annualità di contributo personale obbligatorio già versate. Nel caso che non sia decorso il predetto termine di 10 anni, verranno rimborsate le somme versate a titolo di contributo personale, senza alcun interesse.
In caso di reiscrizione dell'iscritto cancellato il precedente periodo di iscrizione non avrà alcun effetto, tranne nei casi di accertata cancellazione per casi di forza maggiore.
All'iscritto cancellato per radiazione dagli Albi professionali, anche se pronunziata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, saranno rimborsate d'ufficio le somme versate a titolo di contributo personale obbligatorio senza interessi.
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