Art. 17 · LEGGE 25 febbraio 1963, n. 289

Art. 17

LEGGE 25 febbraio 1963, n. 289

In vigore dal 14 ago 1975
L'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente: " COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N.319 . COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N.319 . COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N.319 . COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N.319 . In caso di morte del professionista iscritto da almeno 5 anni alla Cassa ma che non abbia maturato il diritto a pensione, la Cassa corrisponderà alla vedova la pensione nella quale verrà trasformato il montante dei versamenti effettuati dall'iscritto ai conto individuale, oltre che delle eventuali quote di ripartizione di cui all'-a). (2) Detta pensione verrà eventualmente integrata al fine di raggiungere le lire 40.000 mensili e se esisteranno figli minori, all'atto della morte dell'iscritto, la rendita anzidetta verrà aumentata di lire 8.000 mensili per ogni minore, finchè questi non avrà raggiunto il 21° anno di età; così integrata la rendita complessiva non dovrà superare le lire 60.000 mensili. (2) La famiglia del deceduto riceverà inoltre un congruo contributo per spese di malattia e funerarie, queste ultime nella misura che sarà annualmente stabilita dal Comitato dei delegati. Se l'iscritto era celibe o vedovo, il montante di cui sopra sarà ripartito tra gli eredi secondo le norme che regolano la successione. Se alla data del decesso sussistevano figli minori, detto montante, eventualmente integrato, sarà assorbito per la corresponsione a questi ultimi di una rendita temporanea, pari a quella che sarebbe spettata alla vedova, finchè non avranno tutti raggiunto il 21° anno di età. Se il professionista deceduto non aveva ancora 5 anni di anzianità di iscrizione alla Cassa, verrà in ogni caso versato agli eredi il montante di cui si è detto".
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