Art. 13 · LEGGE 25 febbraio 1963, n. 289

Art. 13

LEGGE 25 febbraio 1963, n. 289

In vigore dal 1 ago 1965
L'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente: "Il trattamento di pensione se richiesto dal 65° al 69° anno di età è subordinato alla cancellazione dall'Albo forense. Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione e assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale. La pensione è riversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori, anche se l'iscritto è deceduto anteriormente all'entrata, in vigore della presente legge, nei casi e alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato senza pregiudizio dei diritti previsti nell'articolo seguente".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-25;289#art-13