Art. 11 · LEGGE 25 febbraio 1963, n. 289

Art. 11

LEGGE 25 febbraio 1963, n. 289

In vigore dal 1 ago 1965
L'articolo 31 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente: "Il trattamento di previdenza consiste nella corresponsione di una pensione risultante: a) da un conto generale alimentato dai contributi generali previsti dagli ; b) da conti individuali alimentati dai contributi personali obbligatori previsti dall' maggiorati degli interessi della misura massima del 4,50 per cento. L'eventuale maggiore reddito conseguito sarà devoluto al conto generale".
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